Art. 1.

      1. È istituito presso il Ministero degli affari esteri il Dipartimento per la cultura, la lingua e l'immagine dell'Italia nel mondo, di seguito denominato «Dipartimento». Il Dipartimento assolve al compito di organizzare, guidare e coordinare l'attività culturale italiana all'estero. Il capo del Dipartimento è scelto in base alla chiara fama ed al più alto livello di competenza culturale e professionale, anche al di fuori della carriera direttiva del personale del Ministero degli affari esteri.
      2. Il Ministro degli affari esteri sottopone la designazione del capo del Dipartimento, con la documentazione e i titoli relativi, al parere delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e alla approvazione del Consiglio dei ministri.